CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Disciplina applicabile
1.1 Il presente contratto di vendita di pacchetto turistico,
comprendente una crociera, si intende regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle eventuali ulteriori
condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi
dell'Organizzatore e altra documentazione fornita dall'Organizzatore
al passeggero.
1.2 Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla normativa
nazionale di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE
rispettivamente applicabile, nonché, in quanto applicabili, dalla
Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV) e/o dalle normative
nazionali e internazionali relative alle singole prestazioni che
compongono il pacchetto turistico.
1.3 Le singole clausole delle presenti condizioni generali dovranno
considerarsi indipendenti l’una dall’altra; l’invalidità totale o
parziale di una singola clausola o paragrafo non comporterà
l’invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti
condizioni generali di contratto.
2. Conclusione del contratto
2.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modello (eventualmente anche su supporto informatico),
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal passeggero.
2.2. I pacchetti turistici venduti in via telematica (“on line") si
intendono, a ogni effetto di legge, offerti in vendita in Italia e i
relativi contratti conclusi in Italia.
2.3 L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla
disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento della conferma
(eventualmente anche in via telematica) da parte dell’Organizzatore
ed è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte
del passeggero dell'acconto di cui all'art. 3.1.
2.4 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di
particolare favore in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono
soggette a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di
volta in volta fissati dall'Organizzatore a sua assoluta
discrezione.
2.5 L’Agenzia di Viaggio, in possesso di regolare licenza, agisce
quale mandatario del passeggero e potrà rilasciare al passeggero, ai
sensi dell’art. 87 del Codice del Consumo, ex 8 del Decr. Leg.
111/95,, copia del contratto solo se già in possesso della conferma
da parte dell’Organizzatore di cui al paragrafo precedente.
2.6 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti
elencati nella prenotazione stessa, colui che effettua la
prenotazione garantisce di avere i necessari poteri per conto di
tali soggetti e comunque garantisce il rispetto di tutti gli
obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati
nella prenotazione.
2.7 Non saranno accettate prenotazioni da parte di minorenni. Fermo
restando quanto previsto all'art. 2.6, per i passeggeri minorenni le
prenotazioni devono essere effettuate dagli esercenti alla potestà
genitoriale o da altri soggetti maggiorenni muniti dei necessari
poteri e saranno accettate solo se il minore viaggerà accompagnato
da almeno uno dei genitori o da altro soggetto maggiorenne che
assuma ogni responsabilità al riguardo.
2.8 Poiché le navi non sono attrezzate per l'assistenza alla
gravidanza e al parto non possono essere accettate prenotazioni di
passeggere che alla data prevista per la partenza vengano a trovarsi
oltre la 24esima settimana di gravidanza.
2.9 Le navi dispongono di un numero limitato di cabine attrezzate
per l'ospitalità a soggetti disabili e non tutte le aree e
attrezzature delle navi sono accessibili a soggetti disabili e/o
specificamente attrezzate per l'ospitalità a tali soggetti. Pertanto
le prenotazioni di soggetti disabili saranno accettate nei limiti di
tale disponibilità e, se necessario, condizionata alla presenza di
un accompagnatore in grado di assistere il soggetto disabile.
L'organizzatore non assume alcun obbligo di predisporre programmi
alternativi a bordo o a terra per i passeggeri disabili né alcuna
responsabilità in relazione alla difficoltà o impossibilità per gli
stessi di fruire di servizi e attività del pacchetto turistico.
2.10 È obbligo del passeggero comunicare all'organizzatore al
momento della conclusione del contratto eventuali malattie o
inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari
forme di cura o assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere
accettata per passeggeri le cui condizioni fisiche o psichiche siano
tali da rendere la loro partecipazione alla crociera impossibile o
pericolosa per sé o per altri o che richiedano modalità di cura o
assistenza che sia impossibile assicurare a bordo della nave.
2.11 Le indicazioni relative alla crociera non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website della Costa
Crociere ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall’Organizzatore al passeggero, in conformità a quanto disposto
dal Codice del Consumo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
2.12 L'Organizzatore si riserva di derogare alle presenti condizioni
generali in relazione a particolari categorie di contratti (quali ad
esempio gruppi o incentive), per i quali varranno i termini e le
condizioni di volta in volta specificamente indicati.
3. Pagamenti
3.1 All’atto della conclusione del contratto dovrà essere
versato un acconto pari all'ammontare previsto nel catalogo di
riferimento e comunque non inferiore al 15% del prezzo, ivi inclusa
l’intera quota di iscrizione, quando prevista, mentre il saldo dovrà
essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per i
contratti stipulati in epoca successiva alla data sopraindicata,
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in
unica soluzione.
3.2 La mancata effettuazione del saldo dei pagamenti di cui sopra
alle date stabilite costituisce inadempimento oggetto di clausola
risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la
risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori
danni subiti dall’Organizzatore.
3.3 Il biglietto di trasporto, che costituisce titolo di
legittimazione per l’accesso a bordo della nave, verrà consegnato al
passeggero dopo il pagamento del saldo totale del prezzo.
3.4 I pagamenti effettuati a mani dell’Agenzia di Viaggio si
considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente
pervengano all’Organizzatore.
4. Prezzi
4.1 I prezzi sono comprensivi di quanto espressamente
indicato nel catalogo e nel modulo contrattuale sottoscritto dal
passeggero.
4.2 Il catalogo indica un prezzo minimo denominato “PrenotaSubito” e
un prezzo massimo denominato “Listino”. Per ogni crociera vi sarà
una disponibilità limitata di cabine in vendita al prezzo minimo;
esaurita tale disponibilità, le rimanenti cabine potranno essere
messe in vendita a prezzi superiori al prezzo minimo, che verranno
comunicati al momento di ricezione della domanda di prenotazione, ma
comunque non saranno superiori (salvo quanto indicato al successivo
paragrafo 3 di questo articolo) al prezzo massimo indicato in
catalogo con la denominazione “Listino".
4.3 I prezzi indicati in catalogo potranno essere modificato fino a
20 giorni prima della data fissata per la partenza in seguito a
variazioni in aumento, rispetto a quanto in essere alla data di
pubblicazione del programma, (i) nel costo del trasporto aereo, (ii)
nel costo del carburante per la propulsione della nave, (iii) in
diritti e imposte su servizi compresi nel pacchetto turistico, quali
ad esempio tasse di imbarco, sbarco o atterraggio in porti o
aeroporti.
La variazione del prezzo del pacchetto sarà pari nell'ipotesi (i)
all'intero aumento del costo del trasporto come addebitato
all'Organizzatore dal vettore aereo, nell'ipotesi (ii) allo 0,33%
del prezzo della crociera ogni dollaro di aumento del petrolio al
barile (Nymex), nell'ipotesi (iii) all'intero importo dell'aumento
di diritti e imposte.
4.4 I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora a
seguito di rinuncia o cancellazione da parte degli altri occupanti,
il passeggero si trovi a essere unico occupante della cabina sarà
dovuto il supplemento per cabina singola.
5. Modifiche del viaggio
5.1 Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a
modificare in maniera significativa un elemento essenziale del
contratto, incluso il prezzo, egli ne darà tempestiva comunicazione
al passeggero. A tali fini si considera significativa una modifica
del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque
variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione della crociera complessivamente considerata. In
particolare, non si considereranno variazioni significative ai sensi
del precedente art. 5.1 come pure del successivo art. 5.3 (i) la
modifica di vettori, orari e itinerari dei voli, purché resti
invariata la data di partenza e arrivo e sia consentito l'imbarco e
lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti per la
crociera, (ii) la sostituzione della nave in base all'art. 5.4, (iii)
la modifica dell'itinerario della crociera in base all'art. 5.5, (iv)
l'assegnazione di altra cabina in base all'art. 12, (v) il
cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di
albergo della stessa categoria, (vi) mutamenti nella programmazione
di spettacoli e altre forme di intrattenimento a bordo della nave.
5.2 Il passeggero che riceva una comunicazione modificativa di un
elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10%
avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diventerà parte del
contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della
incidenza delle stesse sul prezzo. Il passeggero dovrà dare
comunicazione scritta della propria decisione all’Organizzatore
(eventualmente tramite l’Agenzia di Viaggio) entro 2 giorni
lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che
altrimenti si intende accettata.
5.3 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire (per
motivi diversi dal fatto proprio del passeggero) una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà
soluzioni alternative, compatibilmente con le esigenze tecniche e di
sicurezza della navigazione, senza supplementi di prezzo a carico
del passeggero e, qualora le prestazioni fornite siano di valore
sensibilmente inferiore rispetto a quelle previste, rimborserà il
passeggero nei limiti di tale minor valore. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal passeggero per
serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà,
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia
oggettivamente indispensabile. L’Organizzatore rimborserà al
passeggero il valore delle prestazioni non utilizzate dedotte le
spese comunque sostenute dall’Organizzatore.
5.4 È riconosciuta all’Organizzatore la facoltà di sostituire la
nave prevista con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si
rendesse necessario per motivi tecnici, operativi o per altra
ragionevole causa. L’esercizio di tale facoltà non implica “modifica
del viaggio” ai sensi e per gli effetti della presente clausola.
5.5 È inoltre facoltà dell’Organizzatore, e per esso del Comandante
della nave, modificare l’itinerario della crociera per cause di
forza maggiore ovvero per esigenze di sicurezza della nave o della
navigazione. L’esercizio di tale facoltà non implica “modifica del
viaggio” ai sensi e per gli effetti della presente clausola.
6. Recesso del passeggero
6.1 Il passeggero può recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un
elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5.1, nel qual
caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, a
usufruire di un altro pacchetto, ovvero a essere rimborsato della
parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il
pacchetto di cui il passeggero decida di usufruire, dovrà essere di
valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a
quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore non è in grado
di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il
passeggero ha diritto a essere rimborsato della differenza.
6.2 Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da
quelli previsti nel precedente paragrafo del presente articolo,
saranno addebitate le somme qui di seguito indicate:
• un ammontare di 30 Euro a persona per la gestione amministrativa
della pratica in caso di rinuncia avvenuta prima di 60 gg. dalla
data di partenza;
• 10% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 60 gg.
prima della partenza;
• 25% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 45 gg.
prima della partenza;
• 50% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 15 gg.
prima della partenza;
• 75% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 10
gg. prima della partenza.
Il passeggero che rinunci entro 5 giorni prima della data di
partenza oppure non si presenti in tempo utile alla partenza oppure
abbandoni il viaggio già iniziato per qualsiasi motivo non ha
diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
6.3 In caso di cancellazione per la quale operi una copertura
assicurativa, la comunicazione all'Organizzatore dovrà essere
effettuata contemporaneamente a quella diretta all'assicuratore.
L'eventuale differenza tra gli importi dovuti dal passeggero in base
al precedente art. 6.2 e quelli liquidati dalla compagnia
assicuratrice restano a carico del passeggero.
7. Sostituzioni
7.1 Il passeggero che sia oggettivamente impossibilitato a
usufruire della crociera e che ne dia prova scritta può farsi
sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di
trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione della
crociera da parte di persona diversa dal passeggero rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore la somma
eventualmente prevista nel catalogo a fronte delle spese sostenute
per procedere alla sostituzione.
7.2 In tal caso il passeggero dovrà in ogni caso corrispondere una
quota pari a 50 Euro per persona. Sarà inoltre solidamente
responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del
prezzo nonché dell'importo di cui alla lettera c) del precedente
art. 7.1.
7.3 Il biglietto di trasporto è trasferibile soltanto in caso di
sostituzione nel contratto, in conformità ai paragrafi precedenti.
7.4 Qualora la sostituzione del passeggero non venga accettata,
benché formulata nei termini di cui al precedente art. 7.1 dal
fornitore di alcuni servizi facenti parte del pacchetto,
l'Organizzatore non assumerà alcuna responsabilità al riguardo,
salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente al passeggero tale
mancata accettazione.
7.5 La sostituzione per motivi diversi dalla oggettiva impossibilità
per il passeggero di usufruire del pacchetto turistico, ovvero
comunicata all'Organizzatore oltre il termine di cui all'art. 7.1,
sarà considerata come equivalente al recesso del passeggero e nuova
prenotazione da parte del subentrante, obbligando il passeggero
recedente al pagamento delle somme di cui all'art. 6.2 e il
passeggero subentrante al pagamento dell'intero corrispettivo.
7.6 Analogamente, per i pacchetti turistici acquistati in base alle
condizioni “PrenotaSubito” di cui all’art. 4.2, la sostituzione
effettuata con le modalità precisate al punto precedente causerà il
recesso del passeggero con conseguente addebito delle somme indicate
all’art. 6.2 e l’effettuazione di una nuova prenotazione alle
condizioni che saranno disponibili al momento.
8. Mancata esecuzione
8.1 Nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore,
per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del passeggero,
comunichi l’annullamento del pacchetto oggetto del contratto,
l’Organizzatore offrirà al passeggero, se possibile, un pacchetto
sostitutivo. Il passeggero avrà diritto, in via alternativa, a
usufruire di tale pacchetto sostitutivo ovvero a essere rimborsato
con le modalità previste dai commi successivi. Il pacchetto
sostitutivo offerto dall’Organizzatore dovrà essere di valore
equivalente a quello annullato; se l'Organizzatore non è in grado di
proporre un pacchetto sostitutivo di valore equivalente, il
passeggero avrà diritto a essere rimborsato della differenza.
8.2 L’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 cod. civ., restituirà al
passeggero il doppio di quanto effettivamente pagato dal passeggero
stesso e materialmente incassato dall'Organizzatore, eccettuati i
casi di forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti e il caso di mancata accettazione da
parte del passeggero del pacchetto sostitutivo offerto
dall'Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il passeggero sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 6.2.
8.3 Nei suddetti casi di forza maggiore, caso fortuito, mancato
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e mancata
accettazione da parte del passeggero del pacchetto sostitutivo
offerto dall’Organizzatore, il passeggero avrà diritto soltanto al
rimborso di quanto effettivamente versato.
9. Obblighi dei passeggeri
9.1 Il passeggero dovrà essere munito di passaporto
individuale o di altro documento valido, in funzione della sua
nazionalità, per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Le informazioni fornite al riguardo
nei cataloghi si riferiscono (se non diversamente indicato) a
passeggeri aventi la cittadinanza nello Stato di pubblicazione del
catalogo.
9.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere
la sicurezza e la quiete e il godimento della crociera da parte
degli altri passeggeri e dovrà attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni
amministrative o legislative relative al viaggio.
9.3 È proibito al passeggero portare a bordo della nave merci,
animali vivi, armi, munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili,
tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Organizzatore.
9.4 Il passeggero risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore
dovesse subire a causa della inadempienza alle sovraindicate
obbligazioni. In particolare il passeggero risponderà di tutti i
danni causati alla nave o ai suoi arredi e attrezzature, dei danni
cagionati ad altri passeggeri e a terzi, nonché di tutte le
contravvenzioni, multe e spese alle quali, per il suo fatto,
l’Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali,
doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi paese toccato
dalla crociera.
9.5 Il passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo (in base
all’ultimo paragrafo dell’art. 12 delle presenti condizioni
generali) nei confronti dei terzi responsabili di eventuali danni da
lui sofferti ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
9.6 Il passeggero è tenuto a fornire all'Organizzatore tutte le
informazioni necessarie per consentirgli di adempiere ai propri
obblighi in materia di sicurezza (“security"), e in particolare
quelli di cui alla Direttiva n. 98/41/CE e al Decreto Ministeriale
del 13.10.1999.
10. Poteri del Comandante
10.1 Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere
senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi
circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi
porto (si trovi o meno sull’itinerario della nave) di trasferire il
passeggero e il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del
viaggio.
10.2 Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del
Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della
nave e della navigazione. Qualora, a giudizio del Comandante, un
passeggero si trovi in condizioni tali da non poter affrontare o
proseguire il viaggio o di costituire un pericolo per la sicurezza,
la salute o l'incolumità della nave, dell'equipaggio o degli altri
passeggeri, ovvero il suo comportamento sia tale da compromettere il
godimento della crociera da parte degli altri passeggeri, sarà
facoltà del Comandante, a seconda dei casi a) negare l'imbarco a
tale passeggero, b) sbarcare il passeggero in un porto intermedio,
c) non consentire al passeggero la discesa a terra in un porto
intermedio, d) non consentire al passeggero l'accesso a determinate
zone della nave o la partecipazione a determinate attività di bordo.
Analoghi provvedimenti potranno essere autonomamente presi,
nell'ambito del potere ad essi spettanti per legge o per contratto,
dai vettori aerei o da altri fornitori di servizi e, in relazione ad
essi, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità.
10.3 L’Organizzatore e il Comandante della nave avranno facoltà di
eseguire qualsiasi ordine o direttiva impartita da Governi ed
Autorità di qualsiasi Stato o da soggetti che agiscono o dichiarano
di agire per conto o con il consenso di tali Governi o Autorità o di
qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni della
copertura assicurativa rischi guerra della nave, ha diritto di
impartire tali ordini o direttive. Tutte le azioni od omissioni
poste in essere dall’Organizzatore o dal Comandante, in esecuzione o
in conseguenza di tali ordini o direttive, non saranno considerati
inadempimenti del contratto. Lo sbarco dei passeggeri e del
bagaglio, in conformità a tali ordini o direttive, libera
l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità per la prosecuzione del
viaggio o il rimpatrio dei passeggeri.
11. Pegno e ritenzione
L’Organizzatore ha diritto di ritenzione e pegno sul
bagaglio o sulle altre cose del passeggero per il credito al
pagamento delle ulteriori somme a carico del passeggero per beni e
servizi acquistati a bordo.
12. Sistemazione a bordo o in albergo
12.1 L’Organizzatore ha facoltà di assegnare al passeggero
una cabina diversa da quella fissata purché della stessa categoria.
12.2 Qualora prevista nell’ambito del pacchetto, la sistemazione
alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE
cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita
dall’Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli
standard di qualità.
13. Responsabilità dell'Organizzatore
13.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al
passeggero a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi.
Salva l'applicazione delle normative relative alle singole
prestazioni che compongono il pacchetto turistico, come previsto
dall'art. 1.2, l'Organizzatore sarà esente da responsabilità quando
il danno è derivato da fatto del passeggero (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da quello di un terzo estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
13.2 Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed
eccezioni invocabili dall’Organizzatore in forza del presente
contratto si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano
considerati suoi dipendenti o preposti o ausiliari o agenti o
subcontraenti o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché agli
assicuratori dell'Organizzatore.
13.3 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del passeggero
per l’inadempimento da parte dell’Agenzia di Viaggio o degli altri
intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli
obblighi facenti carico a questi ultimi.
13.4 L’Organizzatore che abbia risarcito il passeggero è surrogato
nei diritti e azioni di quest’ultimo nei confronti di terzi
responsabili.
14. Limiti del risarcimento
14.1 Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non sarà in
nessun caso superiore alle indennità risarcitorie e alle limitazioni
di tali indennità previste dalle normative nazionali o
internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui
inadempimento ha determinato il danno. Qualora non vi siano
normative specifiche applicabili a detta prestazione o tali
normative non prevedano limitazioni delle indennità risarcitorie, si
applicheranno le limitazioni previste dall'art. 13.2 della
Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV).
14.2 Resta salva, qualora l'Organizzatore sia anche armatore e/o
proprietario e/o conduttore e/o noleggiatore della nave utilizzata
per la crociera, l’applicazione delle norme in tema di limitazione
del debito di cui agli artt. 275 e seguenti Cod. Nav. o, in quanto
applicabili, della Convenzione di Bruxelles del 10.10.1957 o della
Convenzione di Londra del 19.11.1976 e successive modifiche.
15. Escursioni
15.1 Le escursioni sono regolate dalle condizioni generali
di contratto dell'operatore locale che fornisce i relativi servizi e
dalla normativa nazionale applicabile.
15.2 Prezzi e itinerari delle escursioni pubblicati nel catalogo
hanno valore puramente indicativo e sono soggetti a variazioni.
Orari ed itinerari delle escursioni possono essere soggetti a
modifiche sia in relazione a circostanze esterne (quali, ad esempio,
condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei trasporti ecc.) sia
in relazione ad esigenze operative dei fornitori dei servizi.
15.3 In caso di annullamento di un'escursione per cause tecniche o
di forza maggiore o di mancato raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti, Costa Crociere provvederà al rimborso dei passeggeri
nella misura in cui tale rimborso sia reso disponibile all'operatore
locale.
15.4 Salvo diverse indicazioni, le escursioni vengono effettuate con
mezzi non specificamente attrezzati per soggetti disabili.
15.5. Per alcune tipologie di escursione potranno applicarsi, in
relazione alle caratteristiche di esse (per es. utilizzo di mezzi di
trasporto condotti dal passeggero) particolari condizioni, requisiti
o normative.
16. Trasporti aerei
16.1 Con l'emissione da parte del vettore aereo del
biglietto aereo o altro titolo di viaggio aereo in nome del
passeggero e l'accettazione di esso da parte del passeggero viene
posto in essere un contratto di trasporto aereo tra il passeggero e
il vettore aereo emittente.
16.2 Rispetto a qualsiasi trasporto aereo Costa Crociere non assume
pertanto nessuna qualifica o ruolo di vettore, contrattuale o di
fatto, essendo tali politiche assunte esclusivamente dal vettore
aereo indicato (e/o suoi delegati) con tutti i rischi e le
responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo
essere riferite a Costa Crociere, neppure in via indiretta o
mediata. I diritti spettanti al passeggero in base al contratto di
trasporto aereo e alla normativa ad esso applicabile (Convenzione di
Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative
nazionali), ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento
del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno quindi
essere fatti valere dal passeggero nei confronti del vettore aereo.
Fanno carico esclusivamente al vettore aereo gli obblighi di cui al
Regolamento CE n. 785/2004.
16.3 Il titolo di viaggio aeronautico, legalmente valido, qualora
non allegato alla documentazione fornita da Costa Crociere al
passeggero, dovrà essere richiesto dal passeggero direttamente al
vettore, che ne garantisce l'esistenza, la custodia presso di sé per
meri motivi logistici, la conformità alla normativa applicabile,
l'immediata e incondizionata
disponibilità a propria cura e spese direttamente al passeggero
stesso e che ha assicurato quanto sopra anche a Costa Crociere.
16.4 Gli obblighi previsti dal regolamento CE n. 261/2004 e dal
Decreto Legislativo n. 69 del 27/1/2006 fanno carico esclusivamente
al vettore aereo operativo come definito in detto regolamento e
nessuna responsabilità viene assunta al riguardo da Costa Crociere
nè per la sua qualità di Organizzatore nè altrimenti.
I passeggeri dovranno quindi far valere eventuali pretese derivanti
dal suddetto regolamento CE 261/2004 e dal suddetto dal Decreto
Legislativo n. 69 del 27/1/2006 nei confronti del vettore aereo
operativo.
Nell'esercizio nei confronti del vettore aereo operativo dei diritti
derivanti dal regolamento CE n. 261/2004 i passeggeri dovranno
attenersi al criterio di salvaguardare nella misura massima
possibile la possibilità di esecuzione del pacchetto turistico nel
suo complesso e di non pregiudicare i diritti e le facoltà
dell'Organizzatore in base al presente contratto ed alla normativa
ad esso applicabile.
16.5 Costa Crociere invierà nella documentazione consegnata ai
passeggeri un promemoria voli, al solo fine di agevolare la
disponibilità e la conoscenza da parte del passeggero dei dati
relativi ai voli aerei. L'inclusione nella documentazione fornita da
Costa Crociere ai passeggeri di detto promemoria e/o di avvertenze o
informazioni relative al trasporto aereo e dalla disciplina legale e
contrattuale a esso applicabile, ha quindi valore puramente
informativo.
16.6 L'utilizzo nella documentazione di cui al precedente art. 16.5
di materiale cartaceo, marchi, logo o qualsiasi altro elemento
riferibile a Costa Crociere è motivato solo da necessità
tipografiche e non può essere considerato modifica e/o smentita,
neppure tacita e/o parziale delle altre disposizioni del presente
articolo.
17. Medico di bordo
17.1 Il medico di bordo presta assistenza ai passeggeri
quale libero professionista e non quale dipendente
dell'Organizzatore. Il ricorso alle prestazioni del medico di bordo
è quindi volontario e il relativo compenso è a carico del
passeggero.
17.2 Le determinazioni del medico di bordo in merito alla idoneità
del passeggero all'imbarco e/o alla prosecuzione della crociera sono
vincolanti e inoppugnabili.
18. Custodia valori
Viene messo a disposizione dei passeggeri sulla nave un
servizio di cassette di sicurezza; l’Organizzatore non assume
responsabilità per denaro, documenti, titoli, gioielli e oggetti
preziosi che non vengano custoditi in tali cassette.
19. Obbligo di assistenza
L’obbligo di assistenza dell’Organizzatore nei confronti
del passeggero è limitato alla diligente esecuzione delle
prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a suo carico
dalla legge.
20. Reclami e denunce
Il passeggero, a pena di decadenza, deve denunciare per
iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore eventuali
inadempienze nella organizzazione o realizzazione della crociera,
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente
riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro
presso la località di partenza. L’Organizzatore esaminerà
sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati
adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione
amichevole degli stessi.
21. Assicurazione contro le spese di
annnullamento-assistenza-spese mediche e bagaglio
21.1 Il passeggero, all'atto di sottoscrizione della
domanda di prenotazione potrà usufruire della polizza di
assicurazione sottopostagli insieme alla domanda, corrispondendo
l'importo relativo. In caso contrario il passeggero dovrà dare
comunicazione all'Organizzatore dell'avvenuta stipulazione da parte
sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime
condizioni e con i medesimi massimali assicurati.
21.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il
passeggero e la compagnia assicuratrice e tutti gli obblighi ed
oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a carico
esclusivamente del passeggero.
22. Fondo di garanzia
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un
Fondo nazionale di Garanzia cui il passeggero può rivolgersi, ai
sensi dell’art. 100 del Codice del Consumo (ex art. 21 Decr. Legisl.
111/95) in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, per
la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 100 n. 5
del Codice del Consumo (ex art 21 n. 5 Decr. Legisl. n. 111/95).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della
legge 38/2006: “La legge punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all'estero".
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Desideriamo portare a conoscenza dei nostri Clienti alcune
informazioni relative alla raccolta e all'utilizzo dei dati
personali richiesti all'atto della prenotazione. La raccolta dei
dati personali viene effettuata dall'Agente di Viaggio presso il
quale i Clienti effettuano la prenotazione. Ai fini del D.Lgs.
196/2003 l’Agente di Viaggio è tenuto a fornire l’informativa (art.
13) e, ove richiesto, a ottenere il consenso (art.23) del Cliente.Costa
Crociere,quale autonomo titolare del trattamento, riceve
comunicazione da parte dell’Agente di Viaggio dei dati
identificativi del Cliente, necessari ai fini dell’esecuzione degli
obblighi derivanti dal contratto e degli eventuali obblighi di legge
e disposizioni in materia di espatrio. Detta comunicazione non
richiede il consenso del Cliente in quanto necessaria per eseguire
le prestazioni contrattuali richieste dal Cliente. Qualora sia
necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto
sottoscritto dal Cliente o in ottemperanza a un obbligo di legge, i
dati del cliente possono essere comunicati a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestino servizi e assistenza
a Costa Crociere, situate anche all’estero,nonché a società
collegate,società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di
Costa Crociere anche situate all'estero. La raccolta dei dati
personali e il relativo trattamento avverranno sia con l’ausilio di
strumenti elettronici e cartacei, comunque nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003,compreso il profilo relativo alle
misure di sicurezza. ll Cliente potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’Agente di Viaggio e
a Costa Crociere Direzione Marketing, Via XII Ottobre 2, 16121
Genova.
Polizza n.239443166 presso la GENERALI S.p.A.