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    CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

1. Disciplina applicabile
1.1 Il presente contratto di vendita di pacchetto turistico, comprendente una crociera, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi dell'Organizzatore e altra documentazione fornita dall'Organizzatore al passeggero.
1.2 Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE rispettivamente applicabile, nonché, in quanto applicabili, dalla Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV) e/o dalle normative nazionali e internazionali relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.
1.3 Le singole clausole delle presenti condizioni generali dovranno considerarsi indipendenti l’una dall’altra; l’invalidità totale o parziale di una singola clausola o paragrafo non comporterà l’invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti condizioni generali di contratto.
 

2. Conclusione del contratto
2.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modello (eventualmente anche su supporto informatico), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal passeggero.
2.2. I pacchetti turistici venduti in via telematica (“on line") si intendono, a ogni effetto di legge, offerti in vendita in Italia e i relativi contratti conclusi in Italia.
2.3 L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte dell’Organizzatore ed è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte del passeggero dell'acconto di cui all'art. 3.1.
2.4 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di particolare favore in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di volta in volta fissati dall'Organizzatore a sua assoluta discrezione.
2.5 L’Agenzia di Viaggio, in possesso di regolare licenza, agisce quale mandatario del passeggero e potrà rilasciare al passeggero, ai sensi dell’art. 87 del Codice del Consumo, ex 8 del Decr. Leg. 111/95,, copia del contratto solo se già in possesso della conferma da parte dell’Organizzatore di cui al paragrafo precedente.
2.6 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce di avere i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
2.7 Non saranno accettate prenotazioni da parte di minorenni. Fermo restando quanto previsto all'art. 2.6, per i passeggeri minorenni le prenotazioni devono essere effettuate dagli esercenti alla potestà genitoriale o da altri soggetti maggiorenni muniti dei necessari poteri e saranno accettate solo se il minore viaggerà accompagnato da almeno uno dei genitori o da altro soggetto maggiorenne che assuma ogni responsabilità al riguardo.
2.8 Poiché le navi non sono attrezzate per l'assistenza alla gravidanza e al parto non possono essere accettate prenotazioni di passeggere che alla data prevista per la partenza vengano a trovarsi oltre la 24esima settimana di gravidanza.
2.9 Le navi dispongono di un numero limitato di cabine attrezzate per l'ospitalità a soggetti disabili e non tutte le aree e attrezzature delle navi sono accessibili a soggetti disabili e/o specificamente attrezzate per l'ospitalità a tali soggetti. Pertanto le prenotazioni di soggetti disabili saranno accettate nei limiti di tale disponibilità e, se necessario, condizionata alla presenza di un accompagnatore in grado di assistere il soggetto disabile. L'organizzatore non assume alcun obbligo di predisporre programmi alternativi a bordo o a terra per i passeggeri disabili né alcuna responsabilità in relazione alla difficoltà o impossibilità per gli stessi di fruire di servizi e attività del pacchetto turistico.
2.10 È obbligo del passeggero comunicare all'organizzatore al momento della conclusione del contratto eventuali malattie o inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari forme di cura o assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere accettata per passeggeri le cui condizioni fisiche o psichiche siano tali da rendere la loro partecipazione alla crociera impossibile o pericolosa per sé o per altri o che richiedano modalità di cura o assistenza che sia impossibile assicurare a bordo della nave.
2.11 Le indicazioni relative alla crociera non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website della Costa Crociere ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore al passeggero, in conformità a quanto disposto dal Codice del Consumo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
2.12 L'Organizzatore si riserva di derogare alle presenti condizioni generali in relazione a particolari categorie di contratti (quali ad esempio gruppi o incentive), per i quali varranno i termini e le condizioni di volta in volta specificamente indicati.

3. Pagamenti
3.1 All’atto della conclusione del contratto dovrà essere versato un acconto pari all'ammontare previsto nel catalogo di riferimento e comunque non inferiore al 15% del prezzo, ivi inclusa l’intera quota di iscrizione, quando prevista, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per i contratti stipulati in epoca successiva alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in unica soluzione.
3.2 La mancata effettuazione del saldo dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
3.3 Il biglietto di trasporto, che costituisce titolo di legittimazione per l’accesso a bordo della nave, verrà consegnato al passeggero dopo il pagamento del saldo totale del prezzo.
3.4 I pagamenti effettuati a mani dell’Agenzia di Viaggio si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.

4. Prezzi
4.1 I prezzi sono comprensivi di quanto espressamente indicato nel catalogo e nel modulo contrattuale sottoscritto dal passeggero.
4.2 Il catalogo indica un prezzo minimo denominato “PrenotaSubito” e un prezzo massimo denominato “Listino”. Per ogni crociera vi sarà una disponibilità limitata di cabine in vendita al prezzo minimo; esaurita tale disponibilità, le rimanenti cabine potranno essere messe in vendita a prezzi superiori al prezzo minimo, che verranno comunicati al momento di ricezione della domanda di prenotazione, ma comunque non saranno superiori (salvo quanto indicato al successivo paragrafo 3 di questo articolo) al prezzo massimo indicato in catalogo con la denominazione “Listino".
4.3 I prezzi indicati in catalogo potranno essere modificato fino a 20 giorni prima della data fissata per la partenza in seguito a variazioni in aumento, rispetto a quanto in essere alla data di pubblicazione del programma, (i) nel costo del trasporto aereo, (ii) nel costo del carburante per la propulsione della nave, (iii) in diritti e imposte su servizi compresi nel pacchetto turistico, quali ad esempio tasse di imbarco, sbarco o atterraggio in porti o aeroporti.
La variazione del prezzo del pacchetto sarà pari nell'ipotesi (i) all'intero aumento del costo del trasporto come addebitato all'Organizzatore dal vettore aereo, nell'ipotesi (ii) allo 0,33% del prezzo della crociera ogni dollaro di aumento del petrolio al barile (Nymex), nell'ipotesi (iii) all'intero importo dell'aumento di diritti e imposte.
4.4 I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora a seguito di rinuncia o cancellazione da parte degli altri occupanti, il passeggero si trovi a essere unico occupante della cabina sarà dovuto il supplemento per cabina singola.
 

5. Modifiche del viaggio
5.1 Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli ne darà tempestiva comunicazione al passeggero. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione della crociera complessivamente considerata. In particolare, non si considereranno variazioni significative ai sensi del precedente art. 5.1 come pure del successivo art. 5.3 (i) la modifica di vettori, orari e itinerari dei voli, purché resti invariata la data di partenza e arrivo e sia consentito l'imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti per la crociera, (ii) la sostituzione della nave in base all'art. 5.4, (iii) la modifica dell'itinerario della crociera in base all'art. 5.5, (iv) l'assegnazione di altra cabina in base all'art. 12, (v) il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di albergo della stessa categoria, (vi) mutamenti nella programmazione di spettacoli e altre forme di intrattenimento a bordo della nave.
5.2 Il passeggero che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il passeggero dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione all’Organizzatore (eventualmente tramite l’Agenzia di Viaggio) entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
5.3 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire (per motivi diversi dal fatto proprio del passeggero) una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative, compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza della navigazione, senza supplementi di prezzo a carico del passeggero e, qualora le prestazioni fornite siano di valore sensibilmente inferiore rispetto a quelle previste, rimborserà il passeggero nei limiti di tale minor valore. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal passeggero per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. L’Organizzatore rimborserà al passeggero il valore delle prestazioni non utilizzate dedotte le spese comunque sostenute dall’Organizzatore.
5.4 È riconosciuta all’Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, operativi o per altra ragionevole causa. L’esercizio di tale facoltà non implica “modifica del viaggio” ai sensi e per gli effetti della presente clausola.
5.5 È inoltre facoltà dell’Organizzatore, e per esso del Comandante della nave, modificare l’itinerario della crociera per cause di forza maggiore ovvero per esigenze di sicurezza della nave o della navigazione. L’esercizio di tale facoltà non implica “modifica del viaggio” ai sensi e per gli effetti della presente clausola.

6. Recesso del passeggero
6.1 Il passeggero può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5.1, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto, ovvero a essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il passeggero decida di usufruire, dovrà essere di valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il passeggero ha diritto a essere rimborsato della differenza.
6.2 Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente paragrafo del presente articolo, saranno addebitate le somme qui di seguito indicate:
• un ammontare di 30 Euro a persona per la gestione amministrativa della pratica in caso di rinuncia avvenuta prima di 60 gg. dalla data di partenza;
• 10% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 60 gg. prima della partenza;
• 25% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 45 gg. prima della partenza;  
• 50% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 15 gg. prima della partenza;
• 75% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà  meno di 10 gg. prima della partenza.
Il passeggero che rinunci entro 5 giorni prima della data di partenza oppure non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viaggio già iniziato per qualsiasi motivo non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
6.3 In caso di cancellazione per la quale operi una copertura assicurativa, la comunicazione all'Organizzatore dovrà essere effettuata contemporaneamente a quella diretta all'assicuratore. L'eventuale differenza tra gli importi dovuti dal passeggero in base al precedente art. 6.2 e quelli liquidati dalla compagnia assicuratrice restano a carico del passeggero.

7. Sostituzioni
7.1 Il passeggero che sia oggettivamente impossibilitato a usufruire della crociera e che ne dia prova scritta può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione della crociera da parte di persona diversa dal passeggero rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore la somma eventualmente prevista nel catalogo a fronte delle  spese sostenute per procedere alla sostituzione.
7.2 In tal caso il passeggero dovrà in ogni caso corrispondere una quota pari a 50 Euro per persona. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché dell'importo di cui alla lettera c) del precedente art. 7.1.
7.3 Il biglietto di trasporto è trasferibile soltanto in caso di sostituzione nel contratto, in conformità ai paragrafi precedenti.
7.4 Qualora la sostituzione del passeggero non venga accettata, benché formulata nei termini di cui al precedente art. 7.1 dal fornitore di alcuni servizi facenti parte del pacchetto, l'Organizzatore non assumerà alcuna responsabilità al riguardo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente al passeggero tale mancata accettazione.
7.5 La sostituzione per motivi diversi dalla oggettiva impossibilità per il passeggero di usufruire del pacchetto turistico, ovvero comunicata all'Organizzatore oltre il termine di cui all'art. 7.1, sarà considerata come equivalente al recesso del passeggero e nuova prenotazione da parte del subentrante, obbligando il passeggero recedente al pagamento delle somme di cui all'art. 6.2 e il passeggero subentrante al pagamento dell'intero corrispettivo.
7.6 Analogamente, per i pacchetti turistici acquistati in base alle condizioni “PrenotaSubito” di cui all’art. 4.2, la sostituzione effettuata con le modalità precisate al punto precedente causerà il recesso del passeggero con conseguente addebito delle somme indicate all’art. 6.2 e l’effettuazione di una nuova prenotazione alle condizioni che saranno disponibili al momento.
 

8. Mancata esecuzione
8.1 Nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del passeggero, comunichi l’annullamento del pacchetto oggetto del contratto, l’Organizzatore offrirà al passeggero, se possibile, un pacchetto sostitutivo. Il passeggero avrà diritto, in via alternativa, a usufruire di tale pacchetto sostitutivo ovvero a essere rimborsato con le modalità previste dai commi successivi. Il pacchetto sostitutivo offerto dall’Organizzatore dovrà essere di valore equivalente a quello annullato; se l'Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto sostitutivo di valore equivalente, il passeggero avrà diritto a essere rimborsato della differenza.
8.2 L’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 cod. civ., restituirà al passeggero il doppio di quanto effettivamente pagato dal passeggero stesso e materialmente incassato dall'Organizzatore, eccettuati i casi di forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e il caso di mancata accettazione da parte del passeggero del pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il passeggero sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 6.2.
8.3 Nei suddetti casi di forza maggiore, caso fortuito, mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e mancata accettazione da parte del passeggero del pacchetto sostitutivo offerto dall’Organizzatore, il passeggero avrà diritto soltanto al rimborso di quanto effettivamente versato.

9. Obblighi dei passeggeri
9.1 Il passeggero dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido, in funzione della sua nazionalità, per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Le informazioni fornite al riguardo nei cataloghi si riferiscono (se non diversamente indicato) a passeggeri aventi la cittadinanza nello Stato di pubblicazione del catalogo.
9.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la sicurezza e la quiete e il godimento della crociera da parte degli altri passeggeri e dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio.
9.3 È proibito al passeggero portare a bordo della nave merci, animali vivi, armi, munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Organizzatore.
9.4 Il passeggero risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della inadempienza alle sovraindicate obbligazioni. In particolare il passeggero risponderà di tutti i danni causati alla nave o ai suoi arredi e attrezzature, dei danni cagionati ad altri passeggeri e a terzi, nonché di tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per il suo fatto, l’Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali, doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi paese toccato dalla crociera.
9.5 Il passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo (in base all’ultimo paragrafo dell’art. 12 delle presenti condizioni generali) nei confronti dei terzi responsabili di eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9.6 Il passeggero è tenuto a fornire all'Organizzatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza (“security"), e in particolare quelli di cui alla Direttiva n. 98/41/CE e al Decreto Ministeriale del 13.10.1999.

10. Poteri del Comandante
10.1 Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto (si trovi o meno sull’itinerario della nave) di trasferire il passeggero e il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del viaggio.
10.2 Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave e della navigazione. Qualora, a giudizio del Comandante, un passeggero si trovi in condizioni tali da non poter affrontare o proseguire il viaggio o di costituire un pericolo per la sicurezza, la salute o l'incolumità della nave, dell'equipaggio o degli altri passeggeri, ovvero il suo comportamento sia tale da compromettere il godimento della crociera da parte degli altri passeggeri, sarà facoltà del Comandante, a seconda dei casi a) negare l'imbarco a tale passeggero, b) sbarcare il passeggero in un porto intermedio, c) non consentire al passeggero la discesa a terra in un porto intermedio, d) non consentire al passeggero l'accesso a determinate zone della nave o la partecipazione a determinate attività di bordo.
Analoghi provvedimenti potranno essere autonomamente presi, nell'ambito del potere ad essi spettanti per legge o per contratto, dai vettori aerei o da altri fornitori di servizi e, in relazione ad essi, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità.
10.3 L’Organizzatore e il Comandante della nave avranno facoltà di eseguire qualsiasi ordine o direttiva impartita da Governi ed Autorità di qualsiasi Stato o da soggetti che agiscono o dichiarano di agire per conto o con il consenso di tali Governi o Autorità o di qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni della copertura assicurativa rischi guerra della nave, ha diritto di impartire tali ordini o direttive. Tutte le azioni od omissioni poste in essere dall’Organizzatore o dal Comandante, in esecuzione o in conseguenza di tali ordini o direttive, non saranno considerati inadempimenti del contratto. Lo sbarco dei passeggeri e del bagaglio, in conformità a tali ordini o direttive, libera l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità per la prosecuzione del viaggio o il rimpatrio dei passeggeri.

11. Pegno e ritenzione
L’Organizzatore ha diritto di ritenzione e pegno sul bagaglio o sulle altre cose del passeggero per il credito al pagamento delle ulteriori somme a carico del passeggero per beni e servizi acquistati a bordo.

12. Sistemazione a bordo o in albergo
12.1 L’Organizzatore ha facoltà di assegnare al passeggero una cabina diversa da quella fissata purché della stessa categoria.
12.2 Qualora prevista nell’ambito del pacchetto, la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

13. Responsabilità dell'Organizzatore
13.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al passeggero a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi. Salva l'applicazione delle normative relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico, come previsto dall'art. 1.2, l'Organizzatore sarà esente da responsabilità quando il danno è derivato da fatto del passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
13.2 Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili dall’Organizzatore in forza del presente contratto si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi dipendenti o preposti o ausiliari o agenti o subcontraenti o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché agli assicuratori dell'Organizzatore.
13.3 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del passeggero per l’inadempimento da parte dell’Agenzia di Viaggio o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi.
13.4 L’Organizzatore che abbia risarcito il passeggero è surrogato nei diritti e azioni di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili.

14. Limiti del risarcimento
14.1 Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non sarà in nessun caso superiore alle indennità risarcitorie e alle limitazioni di tali indennità previste dalle normative nazionali o internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui inadempimento ha determinato il danno. Qualora non vi siano normative specifiche applicabili a detta prestazione o tali normative non prevedano limitazioni delle indennità risarcitorie, si applicheranno le limitazioni previste dall'art. 13.2 della Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV).
14.2 Resta salva, qualora l'Organizzatore sia anche armatore e/o proprietario e/o conduttore e/o noleggiatore della nave utilizzata per la crociera, l’applicazione delle norme in tema di limitazione del debito di cui agli artt. 275 e seguenti Cod. Nav. o, in quanto applicabili, della Convenzione di Bruxelles del 10.10.1957 o della Convenzione di Londra del 19.11.1976 e successive modifiche.

15. Escursioni
15.1 Le escursioni sono regolate dalle condizioni generali di contratto dell'operatore locale che fornisce i relativi servizi e dalla normativa nazionale applicabile.
15.2 Prezzi e itinerari delle escursioni pubblicati nel catalogo hanno valore puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. Orari ed itinerari delle escursioni possono essere soggetti a modifiche sia in relazione a circostanze esterne (quali, ad esempio, condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei trasporti ecc.) sia in relazione ad esigenze operative dei fornitori dei servizi.
15.3 In caso di annullamento di un'escursione per cause tecniche o di forza maggiore o di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, Costa Crociere provvederà al rimborso dei passeggeri nella misura in cui tale rimborso sia reso disponibile all'operatore locale.
15.4 Salvo diverse indicazioni, le escursioni vengono effettuate con mezzi non specificamente attrezzati per soggetti disabili.
15.5.  Per alcune tipologie di escursione potranno applicarsi, in relazione alle caratteristiche di esse (per es. utilizzo di mezzi di trasporto condotti dal passeggero) particolari condizioni, requisiti o normative.

16. Trasporti aerei
16.1 Con l'emissione da parte del vettore aereo del biglietto aereo o altro titolo di viaggio aereo in nome del passeggero e l'accettazione di esso da parte del passeggero viene posto in essere un contratto di trasporto aereo tra il passeggero e il vettore aereo emittente.
16.2 Rispetto a qualsiasi trasporto aereo Costa Crociere non assume pertanto nessuna qualifica o ruolo di vettore, contrattuale o di fatto, essendo tali politiche assunte esclusivamente dal vettore aereo indicato (e/o suoi delegati) con tutti i rischi e le responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Costa Crociere, neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al passeggero in base al contratto di trasporto aereo e alla normativa ad esso applicabile (Convenzione di Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative nazionali), ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal passeggero nei confronti del vettore aereo. Fanno carico esclusivamente al vettore aereo gli obblighi di cui al Regolamento CE n. 785/2004.
16.3 Il titolo di viaggio aeronautico, legalmente valido, qualora non allegato alla documentazione fornita da Costa Crociere al passeggero, dovrà essere richiesto dal passeggero direttamente al vettore, che ne garantisce l'esistenza, la custodia presso di sé per meri motivi logistici, la conformità alla normativa applicabile, l'immediata e incondizionata
disponibilità a propria cura e spese direttamente al passeggero stesso e che ha assicurato quanto sopra anche a Costa Crociere.
16.4 Gli obblighi previsti dal regolamento CE n. 261/2004 e dal Decreto Legislativo n. 69 del 27/1/2006 fanno carico esclusivamente al vettore aereo operativo come definito in detto regolamento e nessuna responsabilità viene assunta al riguardo da Costa Crociere nè per la sua qualità di Organizzatore nè altrimenti.
I passeggeri dovranno quindi far valere eventuali pretese derivanti dal suddetto regolamento CE 261/2004 e dal suddetto dal Decreto Legislativo n. 69 del 27/1/2006  nei confronti del vettore aereo operativo.
Nell'esercizio nei confronti del vettore aereo operativo dei diritti derivanti dal regolamento CE n. 261/2004 i passeggeri dovranno attenersi al criterio di salvaguardare nella misura massima possibile la possibilità di esecuzione del pacchetto turistico nel suo complesso e di non pregiudicare i diritti e le facoltà dell'Organizzatore in base al presente contratto ed alla normativa ad esso applicabile.
16.5 Costa Crociere invierà nella documentazione consegnata ai passeggeri un promemoria voli, al solo fine di agevolare la disponibilità e la conoscenza da parte del passeggero dei dati relativi ai voli aerei. L'inclusione nella documentazione fornita da Costa Crociere ai passeggeri di detto promemoria e/o di avvertenze o informazioni relative al trasporto aereo e dalla disciplina legale e contrattuale a esso applicabile, ha quindi valore puramente informativo.
16.6 L'utilizzo nella documentazione di cui al precedente art. 16.5 di materiale cartaceo, marchi, logo o qualsiasi altro elemento riferibile a Costa Crociere è motivato solo da necessità tipografiche e non può essere considerato modifica e/o smentita, neppure tacita e/o parziale delle altre disposizioni del presente articolo.

17. Medico di bordo
17.1 Il medico di bordo presta assistenza ai passeggeri quale libero professionista e non quale dipendente dell'Organizzatore. Il ricorso alle prestazioni del medico di bordo è quindi volontario e il relativo compenso è a carico del passeggero.
17.2 Le determinazioni del medico di bordo in merito alla idoneità del passeggero all'imbarco e/o alla prosecuzione della crociera sono vincolanti e inoppugnabili.

18. Custodia valori
Viene messo a disposizione dei passeggeri sulla nave un servizio di cassette di sicurezza; l’Organizzatore non assume responsabilità per denaro, documenti, titoli, gioielli e oggetti preziosi che non vengano custoditi in tali cassette.

19. Obbligo di assistenza
L’obbligo di assistenza dell’Organizzatore nei confronti del passeggero è limitato alla diligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a suo carico dalla legge.

20. Reclami e denunce
Il passeggero, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore eventuali inadempienze nella organizzazione o realizzazione della crociera, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. L’Organizzatore esaminerà sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione amichevole degli stessi.

21. Assicurazione contro  le spese di annnullamento-assistenza-spese mediche e bagaglio
21.1 Il passeggero, all'atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione potrà usufruire della polizza di assicurazione sottopostagli insieme alla domanda, corrispondendo l'importo relativo.  In caso contrario il passeggero dovrà dare comunicazione all'Organizzatore dell'avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali assicurati.
21.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il passeggero e la compagnia assicuratrice e tutti gli obblighi ed oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a carico esclusivamente del passeggero.

22. Fondo di garanzia
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il passeggero può rivolgersi, ai sensi dell’art. 100 del Codice del Consumo (ex art. 21 Decr. Legisl. 111/95) in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 100 n. 5 del Codice del Consumo (ex art 21 n. 5  Decr. Legisl. n. 111/95). 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge 38/2006: “La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Desideriamo portare a conoscenza dei nostri Clienti alcune informazioni relative alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali richiesti all'atto della prenotazione. La raccolta dei dati personali  viene effettuata dall'Agente di Viaggio presso il quale i Clienti effettuano la prenotazione. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 l’Agente di Viaggio è tenuto a fornire l’informativa (art. 13) e, ove  richiesto, a ottenere il consenso (art.23) del Cliente.Costa Crociere,quale autonomo titolare del trattamento, riceve comunicazione da parte dell’Agente di Viaggio dei dati identificativi del  Cliente, necessari ai fini dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e degli eventuali obblighi di legge e disposizioni in materia di espatrio. Detta comunicazione non richiede il  consenso del Cliente in quanto necessaria per eseguire le prestazioni contrattuali richieste dal Cliente. Qualora sia necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto  dal Cliente o in ottemperanza a un obbligo di legge, i dati del cliente possono essere comunicati a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi e assistenza a  Costa Crociere, situate anche all’estero,nonché a società collegate,società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di Costa Crociere anche situate all'estero. La raccolta dei dati  personali e il relativo trattamento avverranno sia con l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003,compreso il profilo relativo alle  misure di sicurezza. ll Cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’Agente di Viaggio e a Costa Crociere Direzione Marketing, Via XII Ottobre 2, 16121 Genova.

Polizza n.239443166 presso la GENERALI S.p.A.

 


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